Art. 2.
(Norme generali per l'organizzazione e per il funzionamento amministrativo-contabile nonché per la disciplina del servizio di cassa del Museo).

      1. L'organizzazione, la sistemazione logistica, la dotazione organica di personale e la sua qualificazione professionale, il funzionamento amministrativo-contabile nonché la disciplina del servizio di cassa del Museo sono disciplinati con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti integrano, modificano e coordinano le disposizioni sull'ordinamento e sul personale destinato al Museo, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati nei commi successivi.
      2. L'autonomia della ricerca scientifica e tecnica del Museo nonché la sua autonomia amministrativa e contabile si esplicano in conformità agli atti di indirizzo politico amministrativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo deve prevedere che:

          a) il comitato di gestione, organo direttivo del Museo, eserciti le attività di tutela e valorizzazione degli strumenti musicali sottoposti alla propria competenza, adempia alle attribuzioni finanziarie e contabili, risponda al Ministro per i beni e le attività culturali circa la realizzazione degli obiettivi e dei programmi ministeriali;

 

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          b) il comitato di gestione del Museo sia così composto:

              1) dal direttore del Museo, presidente;

              2) dai direttori dei laboratori e dal capo del servizio amministrativo;

              3) da due funzionari dell'area direttivo-professionale confluiti nell'area «C», come individuata dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il personale non dirigenziale del comparto dei ministeri, in possesso dei requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza ed appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

              4) da un impiegato dell'ufficio amministrativo del Museo con funzioni di segretario;

          c) siano definiti come organi direttivi individuali del Museo:

              1) il direttore;

              2) il capo del servizio amministrativo;

              3) i direttori dei laboratori o dei servizi;

          d) il comitato di gestione si riunisca in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria sia convocato dal direttore dell'istituto o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti;

          e) per la validità delle deliberazioni del comitato sia necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, compreso almeno uno dei due funzionari di cui al numero 3) della lettera b);

          f) le deliberazioni siano adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevalga il voto del presidente;

 

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          g) il direttore:

              1) soprintenda all'attività ed al funzionamento del Museo, nonché ne determini le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in base alla programmazione di cui al comma 2;

              2) disponga tutto quanto riguarda i particolari incarichi che devono essere svolti dal personale per il migliore raggiungimento delle finalità del Museo;

              3) impegni ed ordini le spese nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, previa deliberazione del comitato di gestione;

              4) emetta e firmi, congiuntamente con il capo del servizio amministrativo, le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento, documenti contabili che devono contenere gli elementi essenziali per essi previsti dal regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

              5) in caso di temporanea assenza od impedimento, sia sostituito da un funzionario dell'area direttivo-professionale confluito nell'area «C», come individuata dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il personale non dirigenziale del compatto dei ministeri, in possesso dei requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza nonché in servizio nel Museo con funzioni dirigenziali vicarie o, in mancanza, dal funzionario della medesima area professionale più anziano;

              6) per il coordinamento dell'attività del Museo, il direttore si avvalga di una segreteria tecnica composta da personale in servizio nel medesimo;

          h) il capo del servizio amministrativo coadiuvi il direttore del Museo nello svolgimento dell'azione amministrativa, diriga e coordini l'attività degli uffici dipendenti sotto i profili amministrativo e contabile, firmi congiuntamente con il direttore le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento;

          i) possano essere eseguiti in economia, attingendo dal fondo assegnato annualmente con la legge di approvazione del

 

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bilancio dello Stato e dai proventi esterni, e secondo la procedura di cui alla legge 1o marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, singoli servizi e disposti acquisti di singoli beni necessari per il miglior espletamento delle attività del Museo in relazione all'oggetto e con le modalità previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

          l) quando il Museo debba rivolgersi a ditte estere, il contratto possa essere stipulato a trattativa privata anche quando la ditta estera richieda che all'ordine si accompagni l'accreditamento di parte o di tutta la somma pattuita, purché tale accreditamento sia fatto a titolo cauzionale presso un istituto estero di credito, e sia esigibile dalla ditta fornitrice solamente dopo la consegna e il collaudo della fornitura;

          m) il deposito cauzionale, relativo ai contratti di cui alla lettera l), sia disposto dal comitato di gestione con delibera motivata;

          n) i contratti siano stipulati dal direttore del Museo o da un suo delegato, previa deliberazione del comitato di gestione che successivamente li approvi, ed il capo del servizio amministrativo funga da ufficiale rogante;

          o) il Museo, per il conseguimento delle proprie finalità, provveda direttamente alle spese per l'acquisizione di beni, apparecchiature, strumenti e servizi di cui alla lettera i);

          p) il comitato di gestione, all'inizio di ogni quadriennio, nomini una commissione composta dal capo del servizio amministrativo con funzioni di presidente, dal direttore dell'ufficio tecnico e da due funzionari dell'area direttivo-professionale confluiti nell'area «C», come individuata dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il personale non dirigenziale del comparto dei ministeri, in possesso dei requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza, nonché da un dipendente

 

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del servizio amministrativo con funzioni di segretario;

          q) la commissione di cui alla lettera p) esprima pareri in ordine all'indispensabilità della spesa ed alla congruità del prezzo sulle materie di cui alla lettera i), nonché sulla convenienza di utilizzazioni ulteriori dei beni di cui alla lettera o), divenuti tecnicamente obsoleti, nonché sul loro valore di stima quando ne risulti conveniente l'alienazione o la permuta;

          r) l'esercizio finanziario cominci il 1o gennaio e termini il 31 dicembre del medesimo anno, e ad esso siano riferiti il bilancio preventivo nonché il rendiconto di gestione di cui alla lettera s), documenti contabili da formulare in termini di competenza e di cassa;

          s) al bilancio preventivo, predisposto dal comitato di gestione, siano unite una copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze degli stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente, mentre al rendiconto di gestione, siano allegati una illustrazione dei dati consuntivi, i documenti giustificativi delle spese effettuate ed una copia dell'estratto-conto emesso dall'istituto bancario cui sia affidato il servizio di cassa ai sensi del comma 4, copia munita del visto del direttore dell'istituto bancario medesimo;

          t) nel preventivo di spesa sia iscritto un fondo di riserva; destinato a fronteggiare spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione, e da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi mandati di pagamento, siano tratte, previa delibera del comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità;

          u) le spese siano contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio, mentre ad eventuali maggiori esigenze finanziarie verificatesi nel corso del periodo di gestione si possa far fronte con:

              1) prelievo dell'eventuale avanzo d'amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio

 

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di previsione riguardante l'esercizio successivo a quello cui il medesimo avanzo si riferisca;

              2) impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;

              3) storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, il cui impiego non sia prevedibile nel periodo di gestione;

          v) le proposte di variazione siano deliberate, salva comprovata necessità, non oltre il 31 ottobre dell'anno cui attenga il preventivo di spese cui si riferiscano, e siano comunicate al competente ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione effettuata dal comitato di gestione, e tutte le variazioni al preventivo di spesa siano approvate dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      4. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere inoltre che:

          a) il Museo, per il servizio di cassa, tenga le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629, salvo che non sia autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze a trasferire le somme medesime dai conti correnti con il Tesoro in conti correnti presso un istituto di credito, secondo le disposizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 629 del 1966;

          b) l'istituto di credito sia scelto dal comitato di gestione in base ad esame comparativo, e la designazione dell'istituto prescelto sia comunicata dal Museo al competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze per l'autorizzazione di cui alla lettera a);

          c) spetti all'istituto bancario incaricato del servizio di cassa:

              1) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero per i beni e le attività culturali a favore del Museo per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;

 

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              2) riscuotere i proventi derivanti al Museo dallo svolgimento delle sue attività, ovvero qualunque altra somma o provento designato od affidato al Museo per scopi particolari;

              3) pagare le spese stanziate in bilancio sopra ordini od assegni firmati dal direttore del Museo ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un funzionario dell'istituto a ciò delegato dal comitato di gestione ed appartenente all'area «C», come individuata dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il personale non dirigenziale del comparto dei ministeri, in possesso dei requisiti culturali per l'accesso alla dirigenza;

              4) custodire i titoli ed i valori, spettanti al Museo od affidati al medesimo per deposito;

          d) il servizio di cassa sia effettuato, in ogni caso, da un solo istituto bancario mediante un unico conto corrente;

          e) il comitato di gestione possa autorizzare, sotto la propria responsabilità, il direttore o il segretario del comitato stesso a riscuotere somme spettanti al Museo ed aventi carattere di provento, mentre le somme riscosse siano riversate sul conto corrente bancario entro il termine massimo di dieci giorni;

          f) per fronteggiare il pagamento delle minute spese, il comitato di gestione deliberi un'anticipazione al capo del servizio amministrativo nella misura che reputi necessaria e comunque non superiore a 2.500 euro annui, mentre le spese relative siano autorizzate dal direttore del Museo, e l'anticipazione sia reintegrata quando occorra con delibera del comitato di gestione su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal direttore del Museo;

          g) alla fine dell'esercizio finanziario il capo del servizio amministrativo versi la somma residua all'istituto bancario che effettui servizio di cassa, unendo al rendiconto finale la relativa ricevuta.

 

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      5. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà altresì prevedere che:

          a) i beni relativi al Museo siano concessi in uso a questo ed appartengano al patrimonio dello Stato, nell'osservanza delle norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché delle istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato, e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) i beni siano assunti dal direttore del Museo, con debito di vigilanza, in consegna effettuata per mezzo degli inventari;

          c) all'atto della cessazione dell'ufficio da parte del direttore, il passaggio di gestione avvenga mediante ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il consegnatario uscente o i suoi aventi causa e il consegnatario subentrante, con l'intervento d'un funzionario incaricato dal Ministero per i beni e le attività culturali;

          d) la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori sia affidata, con attestazione in apposito verbale, dal direttore del Museo al direttore di laboratorio, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio originale, sottoscritti dal direttore del Museo e dal direttore di laboratorio interessato che risponde del materiale affidatogli;

          e) nel caso di mutamento del direttore di laboratorio, a questi sia attribuito l'obbligo di fare la riconsegna al direttore del Museo.

      6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è definito l'ordinamento interno del Museo.